Art. 1

Deroghe applicabili in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato

In vigore dal 16 apr 2014
La direttiva 2003/87/CE è così modificata: 1) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 28 bis Deroghe applicabili in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato 1.   In deroga agli articoli 12, paragrafo 2 bis, 14, paragrafo 3, e 16, gli Stati membri considerano ottemperati gli obblighi precisati in tali disposizioni e non adottano alcun provvedimento nei confronti degli operatori aerei per quanto riguarda: a) tutte le emissioni prodotte in ogni anno civile dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 dai voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE); b) tutte le emissioni prodotte in ogni anno civile dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e un aerodromo situato in un'altra regione del SEE; c) la restituzione delle quote corrispondenti alle emissioni verificate nel 2013 prodotte dai voli tra gli aerodromi situati negli Stati del SEE, effettuata entro il 30 aprile 2015, anziché il 30 aprile 2014, e la comunicazione delle emissioni verificate nel 2013 prodotte dai suddetti voli effettuata entro il 31 marzo 2015, anziché il 31 marzo 2014. Ai fini degli articoli 11 bis, 12 e 14, le emissioni verificate prodotte da voli diversi da quelli di cui al primo comma sono considerate emissioni verificate dell'operatore aereo. 2.   In deroga all'articolo 3 sexies, paragrafo 5, e all'articolo 3 septies, le quote assegnate a titolo gratuito all'operatore aereo che beneficia delle deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo sono ridotte in proporzione alla riduzione dell'obbligo di restituzione di cui alle lettere suddette. In deroga all'articolo 3 septies, paragrafo 8, le quote che non sono assegnate a seguito dell'applicazione del presente paragrafo, primo comma, sono soppresse. Per quanto concerne l'attività per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, gli Stati membri pubblicano il numero di quote gratuite di trasporto aereo assegnate a ciascun operatore aereo entro il 1o agosto 2014. 3.   In deroga all'articolo 3 quinquies, gli Stati membri mettono all'asta un numero ridotto di quote del trasporto aereo in proporzione alla riduzione del numero totale di quote rilasciate. 4.   In deroga all'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, il numero di quote che ogni Stato membro deve mettere all'asta per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 è ridotto in modo da corrispondere alla quota di emissioni a esso attribuite per il trasporto aereo dai voli ai quali non si applica la deroga di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo. 5.   In deroga all'articolo 3 octies, gli operatori aerei non sono tenuti a trasmettere piani di monitoraggio che stabiliscano le misure per il controllo e la comunicazione delle emissioni in relazione ai voli cui si applicano le deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo. 6.   In deroga agli articoli 3 octies, 12, 15 e 18 bis, quando un operatore aereo registra un numero totale di emissioni annue inferiore a 25 000 tonnellate di CO2, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entità ridotta approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione (*1) e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all'ETS. Gli Stati membri possono mettere in atto procedure semplificate per gli operatori aerei non commerciali purché tali procedure forniscano una precisione non inferiore a quella assicurata dagli emettitori di entità ridotta. 7.   Ai fini del presente articolo, i voli tra gli aerodromi situati negli Stati del SEE e i paesi che hanno aderito all'Unione nel 2013 sono considerati voli tra gli aerodromi situati negli Stati del SEE. 8.   La Commissione informa regolarmente, e comunque almeno una volta l'anno, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'avanzamento dei negoziati dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) nonché degli sforzi che compie per promuovere l'accettazione internazionale di meccanismi basati sul mercato fra i paesi terzi. In seguito all'assemblea dell'ICAO del 2016 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente azioni volte ad attuare un accordo internazionale relativo a una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2020, per ridurre le emissioni di gas a effetto serra provenienti dal trasporto aereo in maniera non discriminatoria, comprese le informazioni sull'uso dei proventi trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 525/2013. Nella relazione la Commissione indica l'ambito di applicazione ritenuto adeguato per coprire le emissioni prodotte dall'attività da o per aerodromi situati in paesi non appartenenti al SEE a partire dal 1o gennaio 2017 e, se opportuno, comprende proposte in riferimento a tali sviluppi. Nella relazione la Commissione indica anche le soluzioni ad altri eventuali problemi che possono sorgere dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, avendo cura di garantire il pari trattamento di tutti gli operatori attivi sulla stessa rotta. (*1)  Regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2010, relativo all'approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 25).»;" 2) nell'allegato I, colonna «Attività» della tabella ivi contenuta, al titolo «Trasporto aereo», dopo la lettera j) è aggiunta la seguente: «k) dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2020, i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e che sono effettuati da un operatore di trasporto aereo non commerciale che opera voli con emissioni annue totali inferiori a 1 000 tonnellate l'anno.»
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