Art. 16

Disposizioni transitorie

In vigore dal 14 apr 2014
Disposizioni transitorie La decisione n. 1904/2006/CE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2014. Per le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2013 sulla base della decisione n. 1904/2006/CE continuano a valere, fino al loro completamento, le disposizioni di tale decisione. Come previsto dall'articolo 21 del regolamento finanziario, gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate a norma della decisione n. 1904/2006/CE possono essere assegnati al programma.
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