Art. 1
Ricevibilità delle denunce
In vigore dal 9 apr 2014
Il regolamento (CE) n. 794/2004 è così modificato:
1)
l'articolo 8 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 659/1999 e dal presente regolamento o fissati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 108 del trattato sono calcolati a norma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 e delle disposizioni specifiche di cui ai paragrafi da 2 a 5 ter del presente articolo. In caso di conflitto prevalgono le disposizioni del presente regolamento.»;
b)
sono inseriti i seguenti paragrafi:
«5 bis. Ai fini del calcolo del termine per la presentazione delle informazioni richieste a terzi ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è il ricevimento della richiesta di informazioni.
5 ter. Ai fini del calcolo del termine per la presentazione delle informazioni richieste a terzi ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 659/1999, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la notifica della decisione.»;
2)
dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti capi V bis e V ter:
«CAPO V bis
Trattamento delle denunce
Articolo 11 bis
Ricevibilità delle denunce
1. Chiunque presenti denuncia ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/99 dimostra di essere interessato ai sensi dell', lettera h), di detto regolamento.
2. Gli interessati compilano il modulo di cui all'allegato IV e forniscono tutte le informazioni obbligatorie ivi richieste. Su richiesta motivata, la Commissione può dispensare un interessato dall'obbligo di fornire parte delle informazioni richieste nel modulo.
3. Le denunce sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
CAPO V ter
Individuazione e tutela delle informazioni riservate
Articolo 11 ter
Protezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate
Chiunque presenti informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 menziona chiaramente le informazioni che considera riservate, specificandone i motivi, e presenta alla Commissione una versione distinta non riservata delle informazioni. Qualora le informazioni debbano essere fornite entro una certa scadenza, questa stessa scadenza vale anche per la versione non riservata»;
3)
il testo dell'allegato al presente regolamento è aggiunto come allegato IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2014:372:oj#art-1