Art. 1
In vigore dal 9 apr 2014
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio, attualmente classificabile ai codici NC 7202 21 00 , 7202 29 10 e 7202 29 90 , originario della Repubblica popolare cinese e della Russia.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1, fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente:
Paese
Società
Aliquota del dazio antidumping (%)
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Erdos Xijin Kuangye Co. Ltd., Qipanjing Industry Park
15,6
A829
Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd., Xicha Villa
29,0
A830
Tutte le altre società
31,2
A999
Russia
Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk
17,8
A835
Tutte le altre società
22,7
A999
3. L'applicazione delle aliquote individuali specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida e conforme alle prescrizioni di cui all'allegato. Qualora non venga presentata un fattura di questo tipo, sarà applicata l'aliquota applicabile a «tutte le altre società».
4. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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