Art. 1

In vigore dal 9 apr 2014
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio, attualmente classificabile ai codici NC 7202 21 00 , 7202 29 10 e 7202 29 90 , originario della Repubblica popolare cinese e della Russia. 2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1, fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente: Paese Società Aliquota del dazio antidumping (%) Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Erdos Xijin Kuangye Co. Ltd., Qipanjing Industry Park 15,6 A829 Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd., Xicha Villa 29,0 A830 Tutte le altre società 31,2 A999 Russia Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk 17,8 A835 Tutte le altre società 22,7 A999 3.   L'applicazione delle aliquote individuali specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida e conforme alle prescrizioni di cui all'allegato. Qualora non venga presentata un fattura di questo tipo, sarà applicata l'aliquota applicabile a «tutte le altre società». 4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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