Art. 2

In vigore dal 9 apr 2014
A decorrere dal 30 ottobre 2014 sono immessi sul mercato dell'Unione solo i prodotti cosmetici che rispettano le prescrizioni del presente regolamento. A decorrere dal 30 luglio 2015 sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione solo i prodotti cosmetici che rispettano le prescrizioni del presente regolamento.
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