Art. 2

Rettifica del regolamento (CE) n. 889/2008

In vigore dal 8 apr 2014
Rettifica del regolamento (CE) n. 889/2008 Il regolamento (CE) n. 889/2008 è rettificato come segue: 1) all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I prodotti fitoterapici, i prodotti omeopatici, gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato V, sezione 1, e all'allegato VI, sezione 3, sono preferiti ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o agli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura.»; 2) l'allegato V è modificato conformemente al punto 3 dell'allegato del presente regolamento.
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