Art. 1

In vigore dal 7 apr 2014
La parte seconda della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata come segue: 1) al capitolo 13 è inserita la seguente nota complementare n. 1: «1. Le miscele di sostanze pectiche e zucchero aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 90 %, calcolato sulla materia secca, sono escluse dalla classificazione nella sottovoce 1302 20 e devono, in linea di principio, essere classificate nel capitolo 17, in quanto il carattere del prodotto si considera conferito dallo zucchero.» 2) al capitolo 17 è inserita la seguente nota complementare n. 8: «8. In tutta la nomenclatura combinata, le miscele di zucchero con piccole quantità di altre sostanze sono classificate nel capitolo 17, tranne se hanno il carattere di un preparato classificato altrove». 3) al capitolo 21 è inserita la seguente nota complementare n. 6: «6. Le preparazioni a base di caffè, tè o mate, o relativi estratti, essenze e concentrati aventi tenore, in peso, di zuccheri uguale o superiore a 97 %, calcolato sulla materia secca, sono escluse dalla classificazione nella voce 2101 e devono, in linea di principio, essere classificate nel capitolo 17. Si considera che il carattere di tali prodotti non è più conferito dal caffè, dal tè o dal mate o dai relativi estratti, essenze e concentrati.»
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Art. 1 Regolamento (UE) 2014/366 — Testo vigente | Portale Normativo