Art. 7

Componente in situ di Copernicus

In vigore dal 3 apr 2014
Componente in situ di Copernicus 1.   La componente in situ di Copernicus fornisce accesso ai dati in situ per alimentare principalmente i servizi di Copernicus di cui all', paragrafo 1. Comprende le seguenti attività: a) fornitura ai servizi operativi di dati in situ, compresi quelli di terzi a livello internazionale, in base alle capacità esistenti; b) coordinamento e armonizzazione della raccolta e della fornitura dei dati in situ; c) assistenza tecnica alla Commissione riguardo alle esigenze di servizio relative ai dati delle osservazioni in situ; d) cooperazione con operatori in situ per favorire la coerenza delle attività di sviluppo relative all'infrastruttura e alle reti di osservazione in situ; e) individuazione di lacune nelle osservazioni in situ che non possono essere colmate con l'infrastruttura e le reti esistenti, anche a livello mondiale, e risposta a tali lacune nel rispetto del principio di sussidiarietà. 2.   I dati in situ sono utilizzati nell'ambito di Copernicus in conformità ai diritti di terzi applicabili, compresi quelli degli Stati membri, e alle restrizioni applicabili con riguardo all'utilizzazione o alla ridistribuzione. 3.   Conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, la Commissione può delegare la totalità o parte delle attività della componente in situ agli operatori di servizi di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento oppure, qualora sia necessario un coordinamento generale, all'Agenzia europea dell'ambiente.
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