Art. 1

In vigore dal 3 apr 2014
Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato: 1) all’allegato I, parte 1, il riferimento alla Moldova è soppresso; 2) all’allegato II, parte I, è aggiunto il riferimento seguente: «Moldova, Repubblica di (*1) (*1)  L’esenzione dal visto è limitata ai titolari di passaporti biometrici rilasciati conformemente alle norme dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO).»."
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Art. 1 Regolamento (UE) 2014/259 — Testo vigente | Portale Normativo