Art. 7

Attuazione del programma

In vigore dal 3 apr 2014
Attuazione del programma La Commissione attua il programma adottando programmi annuali di lavoro conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Ciascun programma annuale di lavoro attua gli obiettivi del programma previsti dall’ del presente regolamento, precisando: a) i risultati attesi; b) la composizione del bilancio per beneficiario, in linea con gli importi indicativi di cui all’, paragrafo 3. Al fine di garantire la trasparenza, il programma annuale di lavoro menziona altresì, mediante riferimento, l’obiettivo di cui all’, il metodo di attuazione determinato all’ e le risultanze delle relazioni. La Commissione adotta i programmi annuali di lavoro mediante atti di esecuzione.
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Attuazione del programma (Art. 7 Regolamento (UE) 2014/258) — Testo vigente | Portale Normativo