Art. 8
Posti d’ispezione frontalieri e punto di entrata designato
In vigore dal 28 mar 2014
Posti d’ispezione frontalieri e punto di entrata designato
Le partite di prodotti, eccetto quelli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio (9), destinate ad essere introdotte nell’Unione attraverso un posto d’ispezione frontaliero, sono immesse nell’Unione attraverso un punto di entrata designato ai sensi dell’, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (10) (di seguito «punto di entrata designato»).
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