Art. 11
Restituzione o trasferimento di certificati
In vigore dal 27 mar 2014
Restituzione o trasferimento di certificati
Se il titolare del certificato restituisce o trasferisce il certificato in questione, il saldo dei diritti dovuti, calcolati su base oraria per il periodo di dodici mesi in corso ma senza superare l’importo del diritto fisso applicabile, deve essere pagato integralmente alla data in cui avviene la restituzione o il trasferimento, assieme alle spese di viaggio e a tutti gli altri importi dovuti in quel momento.
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