Art. 21

Calcolo del quantitativo di sbilancio giornaliero

In vigore dal 26 mar 2014
Calcolo del quantitativo di sbilancio giornaliero 1.   Il gestore del sistema di trasporto calcola un quantitativo di sbilancio giornaliero per ciascun portafoglio di bilanciamento dell’utente della rete per ogni giorno gas secondo la seguente formula: quantitativo giornaliero di sbilancio = immissioni - prelievi 2.   Il calcolo del quantitativo dello sbilanciamento giornaliero è adeguato di conseguenza se: a) è disponibile il servizio di flessibilità del linepack; e/o b) sono in vigore misure in base alle quali gli utenti della rete forniscono gas, compreso il gas in natura, per compensare: i) il gas non contabilizzato come gas prelevato dal sistema, come perdite, errori di misurazione; e/o ii) il gas utilizzato dal gestore del sistema di trasporto per il funzionamento del sistema, come il gas utilizzato per gli autoconsumi. 3.   Se la somma delle immissioni di un utente della rete per il giorno gas è uguale alla somma dei suoi prelievi per il medesimo giorno gas, tale utente della rete è da ritenersi bilanciato per il giorno gas suddetto. 4.   Se la somma delle immissioni di un utente della rete per il giorno gas non è uguale alla somma dei suoi prelievi per il medesimo giorno gas, tale utente non è ritenuto bilanciato per il giorno gas e si applicano gli oneri di sbilancio giornalieri conformemente all’. 5.   Il gestore del sistema di trasporto fornisce all’utente della rete i suoi quantitativi di sbilancio iniziale giornaliero e i suoi quantitativi di sbilancio finale giornaliero a norma dell’. 6.   L’onere di sbilancio giornaliero è basato sul quantitativo finale di sbilancio giornaliero.
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Calcolo del quantitativo di sbilancio giornaliero (Art. 21 Regolamento (UE) 2014/312) — Testo vigente | Portale Normativo