Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 25 mar 2014
Misure transitorie I preparati di cui all’allegato e i mangimi contenenti tali preparati, prodotti ed etichettati prima del 15 ottobre 2014 in conformità alla normativa applicabile prima del 15 aprile 2014 possono continuare ad essere commercializzati e impiegati fino a esaurimento delle scorte.
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