Art. 2
In vigore dal 21 mar 2014
Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella sua forma precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento continuerà ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa precedentemente vigente prima dell’11 aprile 2014:
1)
per quanto riguarda le sostanze attive foramsulfuron, azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, bifenazato, clorprofam e tiobencarb, in o su tutti i prodotti;
2)
per quanto riguarda la sostanza attiva propamocarb, in e su tutti i prodotti tranne le lattughe.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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