Art. 1

In vigore dal 17 mar 2014
All'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1183/2005, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1.   L'allegato I comprende le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come: a) persone o entità che violano l'embargo sulle armi e le misure connesse di cui all' della decisione 2010/788/ PESC del Consiglio (*1) e all' del regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio (*2); b) capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nella Repubblica democratica del Congo (RDC) che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi; c) capi politici e militari delle milizie congolesi, compresi quelli che ricevono sostegno dall'estero e che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento; d) persone o entità che operano nella RDC e che reclutano o impiegano bambini nel conflitto armato in violazione del diritto internazionale applicabile; e) persone o entità che operano nella RDC e sono coinvolte nella pianificazione, nella direzione o nella partecipazione ad atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, stupri e altre violenze sessuali, sequestri, trasferimenti forzati e attacchi contro scuole e ospedali; f) persone o entità che ostacolano l'accesso agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nella RDC; g) persone o entità che sostengono i gruppi armati nella RDC attraverso il commercio illecito di risorse naturali, compresi l'oro, la flora e la fauna selvatiche e i prodotti della flora e della fauna selvatiche; h) persone o entità che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona o di un'entità designata o che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità posseduta o controllata da una persona o da un'entità designata; i) persone o entità che pianificano, dirigono, finanziano o partecipano ad attacchi contro gli operatori della missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della RDC (MONUSCO); j) persone o entità che forniscono un supporto finanziario, materiale o tecnologico, oppure beni o servizi, destinati a una persona o a un'entità designata o a sostegno di una persona o di un'entità designata. (*1)  Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30)." (*2)  Regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e abroga il regolamento (CE) n. 1727/2003 (GU L 152 del 15.6.2005, pag. 1)."."
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Art. 1 Regolamento (UE) 2014/271 — Testo vigente | Portale Normativo