Art. 2

In vigore dal 17 mar 2014
1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da qualsiasi persona fisica o qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad essa associati elencati nell'allegato I. 2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.
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