Art. 1
In vigore dal 14 mar 2014
Il regolamento (UE) n. 642/2010 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. Nonostante le aliquote dei dazi all’importazione della tariffa doganale comune, il dazio all’importazione dei prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00 , 1001 19 00 , ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità diverso da quello da seme], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota convenzionale del dazio della tariffa doganale comune determinata in base alla nomenclatura combinata.
2. Ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1, per i prodotti elencati in tale paragrafo sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.
3. Le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune di cui al paragrafo 1 sono quelli di applicazione al momento previsto all’articolo 112 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).»;"
2)
l’ è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai paragrafi seguenti:
«1. Il dazio all’importazione di cui all’, paragrafo 1, viene calcolato quotidianamente dalla Commissione.
Il prezzo d’intervento da prendere in considerazione per calcolare i dazi è di 101,31 EUR/t.
Il prezzo all’importazione da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero determinato in base al metodo di cui all’articolo 5 del presente regolamento.
2. Il dazio all’importazione stabilito dalla Commissione equivale alla media dei dazi all’importazione calcolati durante i dieci giorni lavorativi precedenti.
La Commissione fissa il dazio all’importazione quando la media dei dazi all’importazione calcolati nei dieci giorni lavorativi precedenti supera di almeno 5 EUR/t il dazio fissato o se la media torna a essere pari a zero.
Dopo ogni fissazione, i dazi all’importazione e gli elementi utilizzati per il relativo calcolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(*2).
Il dazio all’importazione fisso si applica a partire dal giorno della pubblicazione.
I dazi all’importazione fissati conformemente alle disposizioni del presente regolamento si applicano fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione.
(*2) Tra due fissazioni, gli elementi presi in considerazione per il calcolo sono disponibili sul sito Internet della Commissione.»;"
b)
il paragrafo 3 è soppresso;
3)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per la determinazione dei prezzi rappresentativi cif all’importazione, di cui all’, paragrafo 2, vengono utilizzati, per il frumento tenero di qualità alta, per il frumento duro e il granturco di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, i seguenti elementi:
a)
la quotazione di borsa rappresentativa sul mercato degli Stati Uniti d’America;
b)
i premi commerciali e le riduzioni noti riferiti a tale quotazione sul mercato degli Stati Uniti d’America il giorno della quotazione;
c)
il nolo marittimo e i costi relativi tra gli Stati Uniti d’America (Golfo del Messico o Duluth) e il porto di Rotterdam di una nave di almeno 25 000 tonnellate.»;
b)
i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai paragrafi seguenti:
«3. Per calcolare l’elemento di cui al paragrafo 1, lettera b) o la quotazione fob corrispondente viene applicato un premio di 14 EUR/t per il frumento tenero di alta qualità.
4. I prezzi rappresentativi cif all’importazione per il frumento tenero di alta qualità e il granturco diverso da quello da seme corrispondono alla somma degli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).
Il prezzo rappresentativo cif per il frumento duro di alta qualità, per il frumento duro da seme e per il frumento tenero da seme è quello calcolato per il frumento tenero di alta qualità.
Il prezzo rappresentativo per l’importazione cif per il frumento duro di qualità media e per il frumento duro di bassa qualità è quello calcolato per il frumento tenero di alta qualità, al quale viene applicata una riduzione di 10 EUR/t per il frumento duro di qualità media e di 30 EUR/t per il frumento duro di bassa qualità.
Il prezzo rappresentativo all’importazione cif per il sorgo diverso da quello da seme, il sorgo da seme di cui al codice NC 1007 10 90 , la segala diversa da quella da seme, la segala da seme e il granturco da seme di cui al codice NC 1005 10 90 è quello calcolato per il granturco diverso da quello da seme.»;
c)
il paragrafo 5 è soppresso;
4)
gli allegati II e III sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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