Art. 1
In vigore dal 14 mar 2014
Il regolamento (CE) n. 234/2004 è così modificato:
1)
all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
assistenza tecnica connessa a equipaggiamenti non letali destinati esclusivamente a uso umanitario o protettivo.»;
2)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che intendano fornire al governo della Liberia qualsiasi assistenza relativa ad attività militari o ad altre attività nel settore della sicurezza di cui all’ sono tenuti a informarne in anticipo l’autorità competente, il cui sito web figura nell’allegato I, dello Stato membro in cui risiedono o sono situati. Tali notifiche devono contenere tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’indicazione della finalità, dell’utilizzatore finale, delle specifiche tecniche e della quantità degli equipaggiamenti da spedire, del fornitore, della data proposta per la consegna, della modalità di trasporto e dell’itinerario delle spedizioni. Una volta ricevute le informazioni pertinenti, lo Stato membro interessato, di concerto con il governo della Liberia, ne informa il comitato per le sanzioni, qualora il governo della Liberia non abbia provveduto a tale notifica conformemente al paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iii), della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2128 (2013).».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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