Art. 7

Audit dei conti

In vigore dal 13 mar 2014
Audit dei conti [articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 223/2014] 1.   Gli audit dei conti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 223/2014 sono eseguiti dall'autorità di audit per ciascun periodo contabile. 2.   L'audit dei conti fornisce ragionevole sicurezza quanto alla completezza, accuratezza e veridicità degli importi dichiarati nei conti. 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'autorità di audit tiene conto, in particolare, dei risultati degli audit di sistema eseguiti a carico dell'autorità di certificazione e degli audit delle operazioni. 4.   L'audit di sistema comprende la verifica dell'affidabilità del sistema contabile dell'autorità di certificazione e, su base campionaria, dell'accuratezza delle spese relative agli importi ritirati e recuperati registrati nel sistema contabile di tale autorità. 5.   Ai fini del parere di audit, per concludere che i conti forniscono un quadro fedele, l'autorità di audit verifica che tutti gli elementi prescritti dall'articolo 49 del regolamento (UE) n. 223/2014 siano correttamente inclusi nei conti e trovino corrispondenza nei documenti contabili giustificativi conservati da tutte le autorità o da tutti gli organismi competenti e dai beneficiari al momento dello svolgimento dell'attività di audit da parte dell'autorità di audit. Sulla base dei conti che l'autorità di certificazione è tenuta a presentarle, l'autorità di audit verifica, in particolare, che: a) l'importo totale delle spese pubbliche ammissibili dichiarato a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 223/2014 corrisponda alle spese e al relativo contributo pubblico che figurano nelle domande di pagamento presentate alla Commissione per il pertinente periodo contabile e, in caso di differenze, che nei conti siano state fornite spiegazioni adeguate circa gli importi di riconciliazione; b) gli importi ritirati e recuperati durante il periodo contabile, gli importi da recuperare alla fine del periodo contabile e gli importi non recuperabili riportati nei conti corrispondano agli importi iscritti nei sistemi contabili dell'autorità di certificazione e siano basati su decisioni dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione responsabile; c) le spese siano state escluse dai conti in conformità all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2014, se del caso, e che tutte le rettifiche richieste si riflettano nei conti del periodo contabile in questione; Le verifiche di cui alle lettere b) e c) possono essere eseguite su base campionaria.
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