Art. 2
Inventario dell'Unione dei gas a effetto serra
In vigore dal 12 mar 2014
Inventario dell'Unione dei gas a effetto serra
1. Per la preparazione e la gestione dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra, la Commissione si adopera per garantire:
a)
la completezza dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra, mediante l'applicazione della procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2013;
b)
che l'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra presenti in modo trasparente i dati nazionali aggregati delle emissioni di gas a effetto serra e dell'assorbimento tramite pozzi e rifletta in modo chiaro il contributo degli Stati membri, in termini di emissioni e assorbimento, all'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra;
c)
che il totale delle emissioni di gas a effetto serra e degli assorbimenti tramite pozzi dell'Unione per un determinato anno sia uguale alla somma delle emissioni di gas a effetto serra e degli assorbimenti tramite pozzi degli Stati membri comunicati a norma dell', paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 525/2013 per l'anno in questione;
d)
che l'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra contenga serie storiche coerenti delle emissioni e degli assorbimenti tramite pozzi per tutti gli anni per i quali è stata effettuata la comunicazione.
2. La Commissione e gli Stati membri si adoperano per migliorare la comparabilità degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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