Art. 2

Definizione di «gran numero di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti» ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE

In vigore dal 12 mar 2014
Definizione di «gran numero di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti» ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE È considerato comprensivo di un gran numero di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti il portafoglio di rischio specifico dell'ente che include più di 100 posizioni, ciascuna superiore a 2 500 000 EUR, siano esse lunghe o corte nella definizione di cui all'articolo 327 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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Definizione di «gran numero di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti» ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE (Art. 2 Regolamento (UE) 2014/530) — Testo vigente | Portale Normativo