Art. 7

Estensioni e modifiche all'AMA considerate non sostanziali

In vigore dal 12 mar 2014
Estensioni e modifiche all'AMA considerate non sostanziali L'estensione o modifica all'AMA che, seppur non sostanziale, deve essere notificata all'autorità competente a norma dell'articolo 312, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 è notificata con le modalità seguenti: a) almeno due mesi prima dell'attuazione, per le estensioni o modifiche che rientrano nell'allegato II, parte I, sezione 2, o parte II, sezione 2; b) dopo l'attuazione, almeno a cadenza annuale, per tutte le altre estensioni o modifiche.
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