Art. 1

Definizione di «mercato» ai fini del calcolo della posizione netta generale in strumenti di capitale di cui all'articolo 341, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 12 mar 2014
Definizione di «mercato» ai fini del calcolo della posizione netta generale in strumenti di capitale di cui all'articolo 341, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 Con il termine «mercato» si intende: a) per la zona euro, tutti gli strumenti di capitale quotati in borse situate in Stati membri che hanno adottato l'euro come moneta; b) per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro e i paesi terzi, tutti gli strumenti di capitale quotati in borse ubicate all'interno di una giurisdizione nazionale.
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