Art. 42
Norme transitorie in materia di condizionalità
In vigore dal 11 mar 2014
Norme transitorie in materia di condizionalità
1. In relazione agli obblighi di condizionalità dei beneficiari delle misure attuate a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano le norme relative al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative stabilite dal presente regolamento e dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in base al regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. In ordine alle inadempienze agli obblighi di condizionalità che non sono state oggetto di sanzioni amministrative in quanto rientranti nel campo di applicazione della norma de minimis di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 ovvero all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, si applica l’articolo 97, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 relativamente all’obbligo per l’autorità di controllo di adottare i provvedimenti necessari per verificare che il beneficiario abbia posto rimedio all’inadempienza accertata.
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