Art. 39

Calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative in caso di negligenza

In vigore dal 11 mar 2014
Calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative in caso di negligenza 1.   Se un’inadempienza è dovuta alla negligenza del beneficiario, si applica una riduzione. Di norma tale riduzione corrisponde al 3 % dell’importo complessivo risultante dai pagamenti e dai premi annuali di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Tuttavia, sulla scorta della valutazione della gravità dell’inadempienza fornita dall’autorità di controllo competente nell’apposita parte della relazione di controllo tenendo conto dei criteri di cui all’, paragrafi da 1 a 4, l’organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale all’1 % o di aumentarla al 5 % dell’importo totale di cui al primo comma oppure, qualora le disposizioni relative alla condizione o alla norma in questione consentano di non sanzionare ulteriormente l’inadempienza accertata o nei casi in cui l’aiuto sia concesso conformemente all’, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013, di non imporre alcuna riduzione. 2.   Qualora uno Stato membro decida, a norma dell’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, di non applicare una sanzione amministrativa e il beneficiario interessato non abbia provveduto a sanare la situazione entro il termine fissato dall’autorità competente, si applica la sanzione amministrativa. Il termine fissato dall’autorità competente non è posteriore alla fine dell’anno successivo a quello in cui è stata rilevata l’inadempienza. 3.   Qualora uno Stato membro decida di avvalersi dell’opzione prevista all’articolo 99, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e il beneficiario interessato non abbia provveduto a sanare la situazione entro il termine fissato dall’autorità competente, si applica retroattivamente una riduzione non inferiore all’1 % a norma del paragrafo 1 del presente articolo in relazione all’anno della prima constatazione durante l’applicazione del sistema di allerta precoce, se risulta che l’inadempienza non è stata sanata entro un periodo massimo di tre anni civili consecutivi a decorrere dall’anno della prima constatazione. Il termine fissato dall’autorità competente non è posteriore alla fine dell’anno successivo a quello in cui è stata rilevata l’inadempienza. Un’inadempienza che è stata sanata dal beneficiario entro il termine fissato non è considerata inadempienza al fine di stabilire la ripetizione conformemente al paragrafo 4. 4.   Fatti salvi i casi di inadempienze intenzionali, la riduzione da applicare in relazione alla prima ripetizione della stessa inadempienza conformemente al paragrafo 1 è moltiplicata per tre. In caso di ulteriori ripetizioni, il risultato della riduzione fissata per la ripetizione precedente è moltiplicato ogni volta per tre. Tuttavia, la riduzione massima non può superare il 15 % dell’importo totale di cui al paragrafo 1. Una volta raggiunta la percentuale massima del 15 %, l’organismo pagatore informa il beneficiario in questione del fatto che, in caso di ulteriore accertamento della stessa inadempienza, si riterrà che questi abbia agito intenzionalmente ai sensi dell’.
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Calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative in caso di negligenza (Art. 39 Regolamento (UE) 2014/640) — Testo vigente | Portale Normativo