Art. 36

Sospensione del sostegno

In vigore dal 11 mar 2014
Sospensione del sostegno L’organismo pagatore può sospendere il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un’inadempienza che comporta una sanzione amministrativa. La sospensione è annullata dall’organismo pagatore non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell’autorità competente, di aver rimediato alla situazione. Il periodo massimo di sospensione non può superare i tre mesi. Gli Stati membri possono inoltre stabilire periodi massimi di sospensione più brevi, a seconda della tipologia delle operazioni e degli effetti dell’inadempienza in questione. L’organismo pagatore può sospendere il sostegno soltanto nei casi in cui l’inadempienza non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell’operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo massimo definito.
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Sospensione del sostegno (Art. 36 Regolamento (UE) 2014/640) — Testo vigente | Portale Normativo