Art. 33

Sanzioni e misure supplementari

In vigore dal 11 mar 2014
Sanzioni e misure supplementari 1.   Gli Stati membri possono prevedere sanzioni nazionali supplementari applicabili agli intermediari che intervengono nella procedura volta a ottenere l’aiuto o il sostegno, al fine di garantire l’osservanza delle prescrizioni in materia di controllo, come il rispetto degli obblighi di comunicazione. 2.   Per quanto riguarda le prove fornite da servizi, organizzazioni o enti diversi dalle autorità competenti, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 78, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013, ove si accerti che sono state fornite prove inesatte per negligenza o intenzionalmente, lo Stato membro interessato applica adeguate sanzioni a norma della legislazione nazionale. Se tali inadempienze sono constatate una seconda volta, il servizio, l’ente o l’organizzazione in questione viene privato, per un periodo minimo di un anno, del diritto di fornire prove ai fini del pagamento del sostegno.
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Sanzioni e misure supplementari (Art. 33 Regolamento (UE) 2014/640) — Testo vigente | Portale Normativo