Art. 13

Presentazione tardiva

In vigore dal 11 mar 2014
Presentazione tardiva 1.   Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’, la presentazione di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento a norma del presente regolamento oltre l’ultimo giorno utile per tale presentazione fissato dalla Commissione in base all’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 comporta una riduzione, pari all’1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile. Fatte salve eventuali misure particolari adottate dagli Stati membri per garantire che i documenti giustificativi siano presentati in tempo utile affinché possano essere programmati ed eseguiti controlli efficaci, il primo comma si applica anche alle domande di aiuto, ai documenti, ai contratti o ad altre dichiarazioni che devono essere trasmessi all’autorità competente qualora tali domande, documenti, contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell’ammissibilità all’aiuto o al sostegno in questione. In tal caso, la riduzione si applica all’importo dovuto per l’aiuto o il sostegno in questione. Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all’interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno. 2.   Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’, ove il beneficiario dei regimi previsti agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) che sia anche tenuto a rispettare obblighi di condizionalità a norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 non presenti la domanda unica entro l’ultimo giorno utile di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo si applica una riduzione pari all’1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo. La riduzione massima è limitata al 25 %. La percentuale di riduzione è applicata all’importo complessivo dei pagamenti connessi alle misure di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, diviso per 3 nel caso della ristrutturazione e riconversione. 3.   Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’, la presentazione di una modifica della domanda unica o della domanda di pagamento oltre l’ultimo giorno utile per tale presentazione fissato dalla Commissione in base all’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 comporta una riduzione, pari all’1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi corrispondenti all’uso effettivo delle parcelle agricole in questione. Le modifiche della domanda unica o della domanda di pagamento non sono più ricevibili oltre l’ultima data possibile per la presentazione tardiva della domanda unica o della domanda di pagamento, secondo il disposto del paragrafo 1, terzo comma. Se, tuttavia, tale data è anteriore o coincide con l’ultimo giorno utile per la presentazione di una modifica della domanda unica o della domanda di pagamento di cui al primo comma del presente paragrafo, le modifiche della domanda unica o della domanda di pagamento sono considerate irricevibili oltre tale data.
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