Art. 58

Condizioni di ammissibilità

In vigore dal 11 mar 2014
Condizioni di ammissibilità La semina delle superfici di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 si considera realizzata mediante l’ottenimento della densità minima di piante fissata dallo Stato membro in funzione delle condizioni pedoclimatiche ed eventualmente delle peculiarità regionali.
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