Art. 2

Selezione delle azioni innovative

In vigore dal 11 mar 2014
Selezione delle azioni innovative 1.   L'entità delegata seleziona le azioni innovative sulla base di inviti a presentare proposte, tenendo conto dei temi definiti ogni anno dai servizi della Commissione. 2.   Le seguenti autorità possono chiedere un sostegno per la realizzazione di azioni innovative: a) qualsiasi autorità urbana di un'unità amministrativa locale definita in base al grado di urbanizzazione come grande città, città o periferia e comprendente almeno 50 000 abitanti; b) qualsiasi associazione o gruppo di autorità urbane di unità amministrative locali, definite in base al grado di urbanizzazione come grande città, città o periferia, con una popolazione totale di almeno 50 000 abitanti; può trattarsi anche di associazioni o gruppi transfrontalieri, associazioni o gruppi di diverse regioni e/o Stati membri. 3.   Il gruppo di esperti di cui all', paragrafo 2, lettera e), formula raccomandazioni riguardanti le azioni innovative da selezionare. Il gruppo di esperti ha una composizione equilibrata dal punto di vista geografico ed è presieduto dalla Commissione. Nel formulare le sue raccomandazioni il gruppo di esperti considera, in particolare, i seguenti criteri: a) contenuto innovativo della proposta e capacità della proposta di identificare o sperimentare nuove soluzioni; b) qualità della proposta; c) coinvolgimento dei partner pertinenti nella preparazione della proposta; d) capacità di dimostrare risultati misurabili; e) trasferibilità delle soluzioni proposte. Il gruppo di esperti garantisce che nelle sue raccomandazioni si tenga conto della diversità territoriale delle aree urbane dell'Unione. 4.   L'entità delegata seleziona le azioni innovative sulla base della raccomandazione del gruppo di esperti e di concerto con la Commissione. 5.   L'importo concesso a ogni azione innovativa non può essere superiore a 5 000 000 EUR. 6.   Ogni azione innovativa è realizzata entro un periodo massimo di tre anni.
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Selezione delle azioni innovative (Art. 2 Regolamento (UE) 2014/522) — Testo vigente | Portale Normativo