Art. 1
Modifica del regolamento (CE) n. 288/2009
In vigore dal 11 mar 2014
Modifica del regolamento (CE) n. 288/2009
Il regolamento (CE) n. 288/2009 è così modificato:
1)
all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri stabiliscono, nella loro strategia, le misure di accompagnamento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Le misure di accompagnamento sostengono la distribuzione di prodotti ortofrutticoli e sono direttamente legate agli obiettivi del programma «Frutta nelle scuole» di aumentare il consumo di frutta e verdura a breve e a lungo termine e di creare abitudini alimentari sane. Queste misure possono interessare anche i genitori e gli insegnanti.
(*1) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»;"
2)
l'articolo 5 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
al primo comma, lettera b), è aggiunto il punto iv) seguente:
«iv)
i costi per le misure di accompagnamento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare:
—
i costi per l'organizzazione di corsi di degustazione, l'istituzione e il mantenimento di attività di giardinaggio, l'organizzazione di visite ad aziende agricole e di attività analoghe intese ad avvicinare i bambini all'agricoltura,
—
i costi delle misure volte a educare i bambini all'agricoltura e ad abitudini alimentari sane e a sensibilizzarli alle questioni ambientali connesse alla produzione, alla distribuzione e al consumo di prodotti ortofrutticoli,
—
i costi delle misure attuate al fine di sostenere la distribuzione dei prodotti, che siano in linea con gli obiettivi del programma “Frutta nelle scuole”.»;
ii)
il quarto comma è sostituito dal seguente:
«I costi per la comunicazione e per le misure di accompagnamento di cui rispettivamente al primo comma, lettera b), punti iii) e iv), non possono essere finanziati a titolo di altri programmi di aiuti dell'Unione.»;
b)
al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
«L'importo complessivo dei fondi dell'Unione utilizzati per finanziare i costi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto iv), non supera il 15 % dell'importo annuale dell'aiuto dell'Unione assegnato allo Stato membro interessato, in seguito alla ripartizione definitiva degli aiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 4.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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