Art. 1
In vigore dal 11 mar 2014
Il regolamento (CE) n. 1198/2006 è così modificato:
1)
all’articolo 76, paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«3. In deroga all’articolo 53, paragrafo 3, su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi sono maggiorati in ragione di un importo corrispondente a dieci punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario fino a un massimo del 100 %, applicandolo alla nuova spesa pubblica ammissibile esposta in ciascuna dichiarazione di spesa certificata presentata, purché, al 31 dicembre 2013 o successivamente, lo Stato membro rispetti una delle seguenti condizioni:»;
2)
all’articolo 77, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga all’articolo 53, paragrafo 3, su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti dell’importo finale sono maggiorati in ragione di un importo corrispondente a dieci punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario fino a un massimo del 100 %, applicandolo alla nuova spesa pubblica ammissibile esposta in ciascuna dichiarazione di spesa certificata presentata, purché, al 31 dicembre 2013 o successivamente, lo Stato membro rispetti una delle condizioni di cui all’articolo 76, paragrafo 3, lettere a), b) e c).»;
3)
l’articolo 77 bis è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.
La deroga di cui all’articolo 76, paragrafo 3, e all’articolo 77, paragrafo 2, è concessa dalla Commissione su richiesta scritta di uno Stato membro che soddisfi una delle condizioni stabilite all’articolo 76, paragrafo 3, lettere a), b) e c).»;
b)
il paragrafo 5 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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