Art. 1

In vigore dal 11 mar 2014
Il regolamento (CE) n. 1198/2006 è così modificato: 1) all’articolo 76, paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «3.   In deroga all’articolo 53, paragrafo 3, su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi sono maggiorati in ragione di un importo corrispondente a dieci punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario fino a un massimo del 100 %, applicandolo alla nuova spesa pubblica ammissibile esposta in ciascuna dichiarazione di spesa certificata presentata, purché, al 31 dicembre 2013 o successivamente, lo Stato membro rispetti una delle seguenti condizioni:»; 2) all’articolo 77, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In deroga all’articolo 53, paragrafo 3, su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti dell’importo finale sono maggiorati in ragione di un importo corrispondente a dieci punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario fino a un massimo del 100 %, applicandolo alla nuova spesa pubblica ammissibile esposta in ciascuna dichiarazione di spesa certificata presentata, purché, al 31 dicembre 2013 o successivamente, lo Stato membro rispetti una delle condizioni di cui all’articolo 76, paragrafo 3, lettere a), b) e c).»; 3) l’articolo 77 bis è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La deroga di cui all’articolo 76, paragrafo 3, e all’articolo 77, paragrafo 2, è concessa dalla Commissione su richiesta scritta di uno Stato membro che soddisfi una delle condizioni stabilite all’articolo 76, paragrafo 3, lettere a), b) e c).»; b) il paragrafo 5 è soppresso.
Storico versioni

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