Art. 7

Circostanze eccezionali e critiche

In vigore dal 11 mar 2014
Circostanze eccezionali e critiche Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 5, lettera b), e dell’articolo 42, paragrafo 4, dell’ASA, la Commissione può adottare misure immediatamente applicabili di cui agli articoli 41 e 42 dell’ASA, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 4, del presente regolamento.
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Circostanze eccezionali e critiche (Art. 7 Regolamento (UE) 2014/332) — Testo vigente | Portale Normativo