Art. 4

Adeguamenti tecnici

In vigore dal 11 mar 2014
Adeguamenti tecnici La Commissione adotta le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento, necessari in seguito a modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l’Unione e la Repubblica di Serbia, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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