Art. 19

Disposizioni transitorie

In vigore dal 11 mar 2014
Disposizioni transitorie 1.   La dotazione finanziaria del programma può coprire anche le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa necessarie a garantire la transizione fra il programma e le misure adottate a norma della decisione n. 1350/2007/CE. 2.   Al fine di consentire la gestione di azioni non ancora concluse al 31 dicembre 2020, gli stanziamenti a copertura delle spese di cui all' possono, se del caso, essere iscritti nel bilancio dopo il 2020.
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