Art. 15

Punti focali nazionali

In vigore dal 11 mar 2014
Punti focali nazionali I punti focali nazionali sono designati dagli Stati membri e hanno il compito di assistere la Commissione nella promozione e, all'occorrenza, nella diffusione dei risultati del programma e delle informazioni disponibili sull'impatto da questo prodotto di cui all', paragrafo 2.
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