Art. 11
Programmi di lavoro annuali
In vigore dal 11 mar 2014
Programmi di lavoro annuali
1. La Commissione attua il programma tramite l'adozione di programmi di lavoro annuali conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e ai criteri di cui all'allegato II del presente regolamento.
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, programmi di lavoro annuali che indicano, in particolare, azioni da intraprendere, compresa la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
3. In sede di esecuzione del programma, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, garantisce il rispetto di tutte le disposizioni di legge pertinenti relative alla tutela dei dati personali e, se del caso, l'introduzione di meccanismi per garantire la riservatezza e la sicurezza di tali dati.
Storico versioni
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