Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 11 mar 2014
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento sostiene in primo luogo le misure di cooperazione con i paesi con i quali l'Unione ha un interesse strategico a promuovere legami, specie i paesi sviluppati e in via di sviluppo che svolgono un ruolo sempre più importante a livello planetario in ambiti quali la politica estera, l'economia e il commercio internazionali, nonché nei consessi multilaterali e nella governance mondiale, e nell'affrontare sfide di portata planetaria, o nei quali l'Unione ha altri interessi significativi. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, tutti i paesi terzi, le regioni e i territori possono essere ammissibili alla cooperazione nell'ambito del presente regolamento.
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