Art. 3
Settori
In vigore dal 11 mar 2014
Settori
1. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento è rivolta principalmente ai seguenti settori:
a)
le riforme in preparazione dell'adesione all'Unione e il correlato rafforzamento delle istituzioni e delle capacità;
b)
lo sviluppo socioeconomico e regionale;
c)
l'occupazione, le politiche sociali, l'istruzione, la promozione della parità di genere e lo sviluppo delle risorse umane;
d)
l'agricoltura e lo sviluppo rurale;
e)
la cooperazione regionale e territoriale.
2. L'assistenza nell'ambito di tutti i settori di cui al paragrafo 1 del presente articolo sostiene i beneficiari elencati nell'allegato I nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui agli , in particolare mediante riforme, ravvicinamento delle legislazioni, sviluppo di capacità e investimenti.
Se del caso, particolare attenzione è prestata al buon governo, allo stato di diritto e alla lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata.
3. L'assistenza nell'ambito dei settori di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e) può comprendere il finanziamento del tipo di azioni previste dal regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), del regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).
4. L'assistenza nell'ambito del settore di cui al paragrafo 1, lettera e), può in particolare finanziare azioni multinazionali od orizzontali nonché azioni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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