Art. 3

Settori

In vigore dal 11 mar 2014
Settori 1.   L'assistenza nell'ambito del presente regolamento è rivolta principalmente ai seguenti settori: a) le riforme in preparazione dell'adesione all'Unione e il correlato rafforzamento delle istituzioni e delle capacità; b) lo sviluppo socioeconomico e regionale; c) l'occupazione, le politiche sociali, l'istruzione, la promozione della parità di genere e lo sviluppo delle risorse umane; d) l'agricoltura e lo sviluppo rurale; e) la cooperazione regionale e territoriale. 2.   L'assistenza nell'ambito di tutti i settori di cui al paragrafo 1 del presente articolo sostiene i beneficiari elencati nell'allegato I nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui agli , in particolare mediante riforme, ravvicinamento delle legislazioni, sviluppo di capacità e investimenti. Se del caso, particolare attenzione è prestata al buon governo, allo stato di diritto e alla lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata. 3.   L'assistenza nell'ambito dei settori di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e) può comprendere il finanziamento del tipo di azioni previste dal regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), del regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). 4.   L'assistenza nell'ambito del settore di cui al paragrafo 1, lettera e), può in particolare finanziare azioni multinazionali od orizzontali nonché azioni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.
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