Art. 14

Ricompensa per i risultati ottenuti

In vigore dal 11 mar 2014
Ricompensa per i risultati ottenuti 1.   I documenti di strategia di cui all' prevedono che un ammontare adeguato dell'assistenza rimanga a disposizione per premiare un beneficiario elencato nell'allegato I per: a) i particolari progressi realizzati verso il soddisfacimento dei criteri di adesione; e/o b) l'efficace attuazione dell'assistenza preadesione con il conseguimento di risultati particolarmente positivi in relazione agli obiettivi specifici stabiliti nel pertinente documento di strategia. 2.   Qualora i progressi realizzati e/o i risultati ottenuti da un beneficiario elencato nell'allegato I si attestino ampiamente al di sotto dei livelli convenuti figuranti nei documenti di strategia, la Commissione adegua proporzionalmente le assegnazioni, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014. 3.   Un importo adeguato è accantonato al fine delle ricompense di cui al paragrafo 1 del presente articolo ed è assegnato sulla base di una valutazione dei risultati e dei progressi su un periodo di diversi anni ma non oltre il 2017 e il 2020, rispettivamente. Sono presi in considerazione gli indicatori di rendimento di cui all', paragrafo 2 specificati nei documenti di strategia. 4.   L'assegnazione indicativa dei fondi dell'Unione nei documenti di strategia di cui all' tiene conto della possibilità di assegnare i fondi supplementari in questione sulla base dei risultati e/o progressi conseguiti.
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