Art. 2

Coerenza e complementarità dell'assistenza dell'Unione

In vigore dal 11 mar 2014
Coerenza e complementarità dell'assistenza dell'Unione 1.   La Commissione garantisce che le misure adottate ai sensi del presente regolamento siano coerenti con il quadro strategico globale definito dall'Unione per i paesi partner e, in particolare, con gli obiettivi delle misure di cui al paragrafo 2, nonché con altre pertinenti misure dell'Unione. 2.   Le misure adottate a norma del presente regolamento possono essere complementari e coerenti con le misure adottate a norma del titolo V TUE e della parte quinta TFUE. Le misure adottate ai sensi del presente regolamento tengono debitamente conto dei pareri del Parlamento europeo. 3.   L'assistenza dell'Unione prevista dal presente regolamento è complementare a quella fornita nell'ambito degli strumenti di assistenza esterna dell'Unione, è dispensata solo nella misura in cui una risposta efficace e adeguata non possa essere data con tali strumenti ed è pianificata e attuata in modo tale da mantenere, se applicabile, la continuità delle azioni previste nell'ambito di detti strumenti. 4.   Se possibile, sono incluse, anche nella programmazione, le seguenti problematiche trasversali: a) la promozione della democrazia e del buon governo; b) i diritti umani e il diritto umanitario, compresi i diritti del bambino e i diritti delle popolazioni autoctone; c) la non discriminazione; d) la parità di genere e l'emancipazione femminile; e) la prevenzione dei conflitti; e f) i cambiamenti climatici. 5.   Le attività rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio (8) e della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) che sono ammesse a beneficiare dei finanziamenti a norma di detti atti non sono finanziate dal presente regolamento. 6.   Per migliorare l'efficacia e la complementarità delle misure di assistenza adottate dall'Unione e a livello nazionale e per prevenire il doppio finanziamento, la Commissione promuove uno stretto coordinamento tra le attività dell'Unione e quelle degli Stati membri tanto a livello decisionale quanto a livello operativo. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione fanno ricorso a un sistema di scambio di informazioni. La Commissione può intraprendere iniziative intese a promuovere tale coordinamento. Inoltre, la Commissione garantisce il coordinamento e la cooperazione con le organizzazioni multilaterali, regionali e subregionali e con altri donatori.
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