Art. 61

Procedura

In vigore dal 11 mar 2014
Procedura 1.   La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di gestione ogniqualvolta esista un rischio di applicazione della norma sul disimpegno ai sensi dell'. 2.   Sulla base delle informazioni che ha ricevuto al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di gestione circa l'importo del disimpegno risultante da dette informazioni. 3.   Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni. 4.   Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano finanziario modificato che riflette, per l'esercizio interessato, la riduzione del contributo relativo al programma operativo. In caso di mancata presentazione la Commissione modifica il piano finanziario riducendo il contributo del Fondo per l'esercizio interessato. 5.   La Commissione modifica la decisione che adotta il programma operativo, mediante atti di esecuzione, entro il 30 settembre.
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