Art. 53
Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri
In vigore dal 11 mar 2014
Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri
1. Spetta anzitutto agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un'irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.
2. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione o programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per il Fondo e apporta una rettifica proporzionale. L'autorità di gestione inserisce le rettifiche nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.
3. Il contributo a titolo del Fondo soppresso a norma del paragrafo 2 può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma operativo in questione, alle condizioni di cui al paragrafo 4.
4. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere reimpiegato per le operazioni oggetto di rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità sistemica, per le operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.
5. Una rettifica finanziaria non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di proseguire nei recuperi ai sensi del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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