Art. 44
Pagamento e liquidazione del prefinanziamento
In vigore dal 11 mar 2014
Pagamento e liquidazione del prefinanziamento
1. A seguito della decisione che approva il programma operativo, la Commissione versa, a titolo di prefinanziamento, un importo pari all'11 % del contributo totale del Fondo al programma operativo interessato.
2. Il prefinanziamento è utilizzato esclusivamente per pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma operativo ed è a tale scopo messo immediatamente a disposizione dell'organismo responsabile.
3. L'importo complessivo versato a titolo di prefinanziamento è rimborsato alla Commissione se per il programma operativo interessato non è inviata alcuna domanda di pagamento entro 24 mesi dalla data in cui la Commissione paga la prima quota di prefinanziamento. Tale rimborso non incide in alcun modo sul contributo dell'Unione al programma operativo in questione.
4. La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma operativo.
Storico versioni
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