Art. 11

Comitato di sorveglianza di un PO II

In vigore dal 11 mar 2014
Comitato di sorveglianza di un PO II 1.   Entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione di adozione di un PO II, lo Stato membro istituisce o nomina un comitato, conformemente al suo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, d'intesa con l'autorità di gestione, per sorvegliare sull'attuazione del programma. 2.   Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno in conformità del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato. 3.   La composizione del comitato di sorveglianza è decisa dallo Stato membro, purché sia composto da rappresentanti delle autorità competenti dello Stato membro, degli organismi intermedi e di tutte le parti interessate nonché, se del caso, da rappresentanti delle autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche competenti. I rappresentanti delle autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche competenti nonché delle parti interessate ricevono delega per far parte del comitato di sorveglianza dalle rispettive organizzazioni attraverso procedure trasparenti. Ciascun membro del comitato di sorveglianza può avere diritto di voto. L'elenco dei membri del comitato di sorveglianza è reso pubblico. 4.   La Commissione partecipa ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo. 5.   Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.
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