Art. 2
Obbligo di pubblicare un supplemento
In vigore dal 7 mar 2014
Obbligo di pubblicare un supplemento
Un supplemento al prospetto è pubblicato nelle situazioni seguenti:
a)
quando uno dei soggetti seguenti pubblica un nuovo bilancio di esercizio sottoposto a revisione:
1)
emittente, nel caso in cui il prospetto si riferisca a azioni e altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 809/2004;
2)
emittente delle azioni sottostanti o degli altri strumenti negoziabili sottostanti equivalenti ad azioni, nel caso di titoli di capitale che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 809/2004;
3)
emittente delle azioni sottostanti, nel caso in cui il prospetto sia redatto secondo lo schema dei certificati rappresentativi di strumenti finanziari di cui all'allegato X o XXVIII del regolamento (CE) n. 809/2004;
b)
quando uno dei soggetti seguenti pubblica una modifica delle previsioni o stime degli utili già contenute nel prospetto:
1)
emittente, nel caso in cui il prospetto si riferisca a azioni e altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 809/2004;
2)
emittente delle azioni sottostanti o degli altri strumenti negoziabili sottostanti equivalenti ad azioni, nel caso in cui il prospetto si riferisca a titoli di capitale che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 809/2004;
3)
emittente delle azioni sottostanti, nel caso in cui il prospetto sia redatto secondo lo schema dei certificati rappresentativi di strumenti finanziari di cui all'allegato X o XXVIII del regolamento (CE) n. 809/2004;
c)
quando varia l'assetto di controllo di uno dei soggetti seguenti:
1)
emittente, nel caso in cui il prospetto si riferisca a azioni e altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 809/2004;
2)
emittente delle azioni sottostanti o degli altri strumenti negoziabili sottostanti equivalenti ad azioni, nel caso in cui il prospetto si riferisca a titoli di capitale che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 809/2004;
3)
emittente delle azioni sottostanti, nel caso in cui il prospetto sia redatto secondo lo schema dei certificati rappresentativi di strumenti finanziari di cui all'allegato X o XXVIII del regolamento (CE) n. 809/2004;
d)
quando un terzo lancia una nuova offerta pubblica di acquisto, quale definita all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e quando è noto l'esito di un'offerta pubblica di acquisto per uno degli elementi seguenti:
1)
capitale dell'emittente, nel caso in cui il prospetto si riferisca a azioni e altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 809/2004;
2)
capitale dell'emittente delle azioni sottostanti o degli altri strumenti negoziabili sottostanti equivalenti ad azioni, nel caso in cui il prospetto si riferisca a titoli di capitale che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 809/2004;
3)
capitale dell'emittente delle azioni sottostanti, nel caso in cui il prospetto sia redatto secondo lo schema dei certificati rappresentativi di strumenti finanziari di cui all'allegato X o XXVIII del regolamento (CE) n. 809/2004;
e)
quando, in relazione alle azioni e agli altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 809/2004, e ai titoli di debito convertibili o scambiabili che sono titoli di capitale che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo, è modificata la dichiarazione relativa al capitale circolante contenuta nel prospetto, laddove il capitale circolante divenga sufficiente o insufficiente per soddisfare i requisiti del momento dell'emittente;
f)
quando l'emittente chiede l'ammissione alla negoziazione in uno o più mercati regolamentati in uno o più altri Stati membri oppure intende presentare un'offerta al pubblico in uno o più Stati membri non indicati nel prospetto;
g)
quando è assunto un nuovo impegno finanziario significativo che può determinare una variazione significativa ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 809/2004 e il prospetto si riferisce a azioni e altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 1, del medesimo regolamento e a altri titoli di capitale che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, dello stesso;
h)
quando è aumentato l'importo nominale aggregato del programma di offerta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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