Art. 1
Definizioni
In vigore dal 7 mar 2014
Il regolamento (CE) n. 2075/2005 è modificato come segue:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
per “Trichina” si intende qualsiasi nematode appartenente alla specie del genere Trichinella.
2)
Per “condizioni di stabulazione controllata” si intende un tipo di allevamento nell’ambito del quale i suini sono sottoposti a titolo permanente a controlli da parte dell’operatore alimentare per quanto riguarda l’alimentazione e le condizioni di stabulazione.
3)
Per “comparto” si intende un gruppo di aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata. Tutte le aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata in uno Stato membro possono essere considerate come un singolo comparto.»
2)
gli sono sostituiti dai seguenti:
«
Campionamento delle carcasse
1. Si prelevano campioni dalle carcasse di suini domestici, nei mattatoi, nell’ambito degli esami post mortem secondo le modalità descritte qui di seguito:
a)
ogni anno sono sottoposte ad esame per accertare la presenza di Trichine tutte le carcasse di scrofe riproduttrici e verri riproduttori o almeno il 10 % delle carcasse di animali destinati alla macellazione provenienti da ciascuna azienda ufficialmente riconosciuta per l’applicazione delle condizioni di stabulazione controllata;
b)
sono sottoposte ad esame sistematico per accertare la presenza di Trichine tutte le carcasse provenienti da aziende non ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata.
Al fine di individuare la presenza di Trichine, in un laboratorio designato dall’autorità competente viene prelevato un campione da ciascuna carcassa, utilizzando uno dei seguenti metodi:
a)
metodo di rilevamento di riferimento di cui all’allegato I, capitolo I; o
b)
metodo di individuazione equivalente di cui all’allegato I, capitolo II.
2. In attesa dei risultati dell’esame per la rilevazione della presenza di Trichine, e purché la piena tracciabilità sia garantita dall’operatore del settore alimentare, le carcasse in questione possono essere sezionate in sei parti al massimo, nel mattatoio o in un laboratorio di sezionamento situato negli stessi locali del mattatoio (“i locali”).
In deroga a quanto indicato nel primo comma e previa approvazione dell’autorità competente, le carcasse in questione possono essere sezionate in un laboratorio di sezionamento annesso o distinto dal mattatoio, a condizione che:
a)
la procedura sia seguita sotto il controllo dell’autorità competente;
b)
la carcassa o le parti di carcassa siano destinate ad un unico laboratorio di sezionamento;
c)
il laboratorio di sezionamento si trovi nel territorio dello Stato membro, e
d)
in caso di risultati positivi tutte le parti siano dichiarate inadatte al consumo umano.
3. Le carcasse di equidi, cinghiali e altre specie animali d’allevamento o selvatiche a rischio di contaminazione da Trichine sono sottoposte sistematicamente a campionamento nei mattatoi o negli stabilimenti di trattamento della selvaggina, nell’ambito dell’esame post mortem.
Viene prelevato un campione da ciascuna carcassa e viene esaminato conformemente a quanto disposto negli allegati I e III, in un laboratorio designato dall’autorità competente.
Articolo 3
Deroghe
1. In deroga all’, paragrafo 1, le carni di suini domestici sottoposte a trattamento di congelazione conformemente all’allegato II, sotto il controllo dell’autorità competente sono esenti dall’esame atto ad individuare la presenza di Trichine.
2. In deroga all’, paragrafo 1, le carcasse e le carni di suini domestici non svezzati di età inferiore a 5 settimane sono esenti dall’esame atto ad individuare la presenza di Trichine.
3. In deroga all’, paragrafo 1, le carcasse e le carni di suini domestici possono essere esentate dall’esame atto ad individuare la presenza di Trichine nel caso in cui gli animali provengano da un “azienda o da un comparto ufficialmente riconosciuti per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all‘allegato IV, qualora:
a)
nello Stato membro non siano state rilevate contaminazioni autoctone da Trichine nei suini domestici allevati in aziende ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata nel corso degli ultimi tre anni, periodo durante il quale gli animali sono stati costantemente sottoposti a controlli a norma dell’; o
b)
i dati storici sui controlli cui è stata costantemente sottoposta la popolazione suina macellata garantiscano con una probabilità di almeno il 95 % che la prevalenza delle Trichine non sia superiore ad 1 caso per milione; o
c)
le aziende che applicano le condizioni di stabulazione controllata siano ubicate in Belgio e Danimarca.
4. Nel caso in cui uno Stato membro applichi la deroga di cui al paragrafo 3, esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e presenta alla Commissione una relazione annuale contenente le informazioni di cui all’allegato IV, capitolo II. La Commissione pubblica l’elenco degli Stati membri che applicano la deroga sul suo sito web.
Nel caso in cui uno Stato membro non presenti la relazione in questione, ovvero la relazione sia ritenuta inadeguata ai fini del presente articolo, la deroga cessa di essere applicata allo Stato membro in questione.»
3)
gli articoli da 8 a 12 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 8
Riconoscimento ufficiale delle aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata
1. Ai fini del presente regolamento laddove siano soddisfatte le prescrizioni di cui all’allegato IV l’autorità competente può riconoscere ufficialmente un’azienda o un comparto che applicano condizioni di stabulazione controllata.
2. Le aziende o un comparto che, alla data di applicazione del presente regolamento, applicano condizioni di stabulazione controllata in Danimarca e Belgio conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, lettera c), sono considerati ufficialmente riconosciuti per l’applicazione delle condizioni di stabulazione controllata di cui all’allegato IV del presente regolamento.
Articolo 9
Obbligo d’informazione da parte degli operatori del settore alimentare
Gli operatori del settore alimentare delle aziende ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni si stabulazione controllata informano le autorità competenti nel caso in cui una delle condizioni di cui all’allegato IV non sia più rispettata, ovvero nel caso in cui si verifichino cambiamenti che potrebbero avere conseguenze sulla qualifica dell’azienda rispetto alle Trichine.
Articolo 10
Ispezioni presso le aziende ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata
L’autorità competente si assicura che le aziende ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata vengano sottoposte periodicamente ad ispezione.
La frequenza delle ispezioni si basa sul rischio, prendendo in considerazione i precedenti per quanto riguarda la contaminazione e la prevalenza della stessa, le rilevazioni precedenti, la zona geografica, la fauna selvatica locale interessata, le pratiche di allevamento, il controllo veterinario e la conformità degli allevatori.
L’autorità competente si assicura che i suini domestici provenienti da tali da aziende siano esaminati conformemente alle disposizioni dell’, paragrafo 1.
Articolo 11
Programmi di monitoraggio
L’autorità competente può attuare un programma di monitoraggio dei suini domestici provenienti da aziende o comparti ufficialmente riconosciuti per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata al fine di verificare che tale popolazione animale sia effettivamente esente da Trichine.
Nel programma di monitoraggio figurano la frequenza dei test, il numero di animali da sottoporre a controllo e il piano di campionamento. A questo scopo sono prelevati ed esaminati campioni di carni al fine di individuare la presenza di Trichine conformemente a quanto disposto all’allegato I, capitoli I o II.
Il programma di monitoraggio può comprendere metodi sierologici quale strumento supplementare, purché convalidati dal laboratorio di riferimento dell’UE.
Articolo 12
Ritiro della qualifica ufficiale relativa all’applicazione di condizioni di stabulazione controllata
1. Nel caso in cui i risultati delle ispezioni condotte conformemente all’articolo 10 dimostrino che le condizioni di cui all’allegato IV non sono più soddisfatte, l’autorità competente revoca immediatamente la qualifica ufficiale delle aziende.
2. Nel caso in cui i suini domestici provenienti da un’azienda ufficialmente riconosciuta per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata risultino positivi al test di individuazione della presenza di Trichine, l’autorità competente procede immediatamente a:
a)
revocare la qualifica ufficiale dell’azienda;
b)
esaminare tutti i suini domestici di quell’azienda al momento della macellazione;
c)
rintracciare e sottoporre ad analisi tutti gli animali riproduttori arrivati nell’azienda e, nella misura del possibile, tutti quelli che hanno lasciato l’azienda nei sei mesi precedenti il risultato positivo. A tale scopo sono prelevati campioni di carne da esaminare per individuare la presenza di Trichine, usando i metodi di individuazione di cui all’allegato I, capitoli I e II;
d)
ove opportuno e possibile, studiare la diffusione della contaminazione da parassiti imputabile alla distribuzione delle carni di suini domestici macellati nel periodo precedente il risultato positivo;
e)
informare la Commissione e gli altri Stati membri;
f)
avviare, ove opportuno, un’indagine epidemiologica per individuare le cause della contaminazione;
g)
adottare misure adeguate nel caso in cui non sia possibile identificare le carcasse contaminate nel mattatoio, tra cui:
i)
aumentare le dimensioni dei campioni di carni prelevati per le analisi delle carcasse sospette; o
ii)
dichiarare le carcasse non adatte al consumo umano; e
iii)
adottare misure adeguate per l’eliminazione delle carcasse sospette e delle relative parti, nonché di quelle risultate positive ai test.
3. A seguito della revoca del riconoscimento, è possibile per le aziende ottenere nuovamente il riconoscimento ufficiale una volta che i problemi identificati siano stati risolti e il rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato IV sia stato comprovato dall’autorità competente.
4. Nel caso in cui dall’ispezione sia emersa un’inosservanza dell’articolo 9 o un risultato positivo in un ‘azienda facente parte di un comparto, quest’ultima deve essere rimossa da tale comparto finché non sia stata ristabilita la conformità.»
4)
l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
Condizioni sanitarie per l‘importazione
Le carni di specie animali che possono essere portatrici di Trichine, contenenti muscolatura striata e provenienti da un paese terzo, possono essere importate nell’Unione soltanto se, prima dell’esportazione, sono state sottoposte a un esame per l’individuazione della presenza di Trichine in conformità degli nel paese terzo in questione.»
5)
l’articolo 14 è soppresso;
6)
l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
Documenti
Il certificato sanitario che accompagna le importazioni di carni di cui all’articolo 13 è corredato da una dichiarazione del veterinario ufficiale attestante che l’esame volto ad accertare la presenza di Trichine effettuato nel paese terzo di origine è stato eseguito conformemente all’articolo 13.
Il documento originale accompagna la partita, salvo nel caso in cui sia stata concessa una deroga conformemente all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 854/2004.»
7)
l’allegato I è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento,
8)
l’allegato IV è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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