Art. 8

Categorie di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione

In vigore dal 7 mar 2014
Categorie di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (A norma dell'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 1.   La nomenclatura per le categorie di intervento di cui all'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è indicata nelle tabelle da 1 a 8 dell'allegato I del presente regolamento. I codici figuranti in queste tabelle si applicano al FESR con riguardo all'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione», al Fondo di coesione, al FSE e all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, come specificato ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2.   I codici da 001 a 101 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applicano esclusivamente al FESR e al Fondo di coesione. I codici da 102 a 120 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applicano esclusivamente al FSE. Solo il codice 103 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applica all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. I codici 121, 122 e 123 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applicano al FESR, al Fondo di coesione e al FSE. 3.   I codici di cui alle tabelle da 2 a 4, 7 e 8 dell'allegato I del presente regolamento si applicano al FESR, al FSE, alla IOG e al Fondo di coesione. I codici di cui alla tabella 5 dell'allegato I del presente regolamento si applicano esclusivamente al FESR e al Fondo di coesione. I codici di cui alla tabella 6 dell'allegato I del presente regolamento si applicano esclusivamente al FSE e all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.
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Categorie di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (Art. 8 Regolamento (UE) 2014/215) — Testo vigente | Portale Normativo