Art. 2

Applicazione dei criteri

In vigore dal 4 mar 2014
Applicazione dei criteri Fatto salvo l'obbligo imposto all'autorità competente di garantire che gli enti rispettino i principi di cui agli articoli 92, 93 e 94 della direttiva 2013/36/UE per tutte le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, della stessa direttiva, il personale che soddisfa uno qualsiasi dei criteri qualitativi di cui all' del presente regolamento o dei criteri quantitativi di cui all' del presente regolamento è considerato tale da avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente.
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